Detrazione fiscale “Bonus Verde” prorogato 2023
Prorogato anche per l’anno 2023 il “Bonus Verde” che permette la detrazione fiscale del 36% per la la realizzazione, la ristrutturazione dei Giardini e dei Terrazzi o la fornitura di Piante e materiali per il Verde
Il ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate hanno messo in atto delle agevolazioni rivolte a coloro che intendono riqualificare il proprio verde, con la restituzione del 36% delle spese sostenute, grazie al “Bonus Verde”, confermato fino a dicembre 2020. Tale bonus consiste in una detrazione IRPEF che verrà attuata sulle spese sostenute per varie categorie di interventi:
Sistemazione a verde di aree scoperte private (fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere; riqualificazione di tappeti erbosi con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo a fini di lucro, recupero del verde di giardini di interesse storico e artistico, realizzazione di coperture a verde) di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, realizzazione di impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Gli interventi devono avere natura straordinaria, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella completa sistemazione o radicale rinnovamento dell’esistente. E’ agevolabile anche la collocazione di piante ed altri vegetali in vaso, a condizione che questi rientrino in un piano di intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali. La detrazione verrà rimborsata in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale importo dovranno essere comprese eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il totale massimo della detrazione è dunque di € 1.800 per immobile ( 36% di € 5.000 ). Risultano agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, ogni singolo condomino ha diritto alla detrazione, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di interventi eseguiti sia sulla singola unità immobiliare, che sulle parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno ( il limite diventa quindi di 10.000 euro ). Per gli interventi su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali, dell’arte o della professione, la detrazione si applica nella misura ridotta del 50%. La detrazione è cumulabile con altre agevolazioni previste dal D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, ridotte nella misura del 50%. La detrazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF che possiedono o detengono un immobile. Oltre ai proprietari il bonus spetta a: nudi proprietari, titolari di diritto reale di godimento dell’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari.
In caso di acquisto/vendita dell’immobile, la detrazione spetta, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente (salvo divers0 accordo delle parti). In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione spetta all’erede che conservi la detenzione dell’unità immobiliare. L’IVA è del 4% per terricci, substrati e fertilizzanti. Del 10% per l’acquisto di piante in vaso o a radice nuda. Del 22% sui lavori di giardinaggio, impianti di irrigazione, serbatoi d’acqua, vasi e accessori. Si può usufruire dell’IVA agevolata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purchè il terreno sia annesso al fabbricato residenziale e che siano realizzate opere di manutenzione straordinaria. I pagamenti delle spese devono avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità delle operazioni, e devono essere eseguite esclusivamente dall’acquirente e non da terzi. Tali operazioni andranno eseguite dunque con: bonifico bancario o postale, pagamento con carta di credito o Bancomat, carte prepagate, assegno bancario non trasferibile, assegno postale non trasferibile, assegno circolare non trasferibile.
Ai fini della detrazione per tale bonus, il venditore dovrà inserire in fattura su richiesta del cliente la seguente dicitura: “Forniture e servizi per la sistemazione di spazi verdi esterni. In ottemperanza alla Legge 205 del 2017 art.1 comma 12-15 per la fruizione della detraibilità del 36%”
Per il bonifico parlante conviene utilizzare la seguente dicitura nella causale: Interventi soggetti al Bonus verde – pagamento fattura n. ____ del _____ ecc.
Prima di effettuare qualsiasi operazione per la detrazione fiscale si consiglia di consultarsi comunque con il proprio consulente fiscale.